Pubblicato il Bando per l’assegnazione di contributi a privati cittadini, per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti amianto in edifici ubicati nella regione Lombardia

Oggi Regione Lombardia ha reso noti i termini d’attuazione del bando per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti amianto in edifici ubicarti nella regione Lombardia, una misura che potrebbe rivelarsi molto utile ai fini nella battaglia all’amianto che ancora oggi è, purtroppo, molto presente anche sul territorio Lombardo. Lo Sportello Amianto Nazionale prova quindi, grazie all’intervento dell’Ing Francesco Fascì a condurre una disamina dei principali contenuti del bando in questione, richiamando allo scopo le informazioni specificatamente rese pubbliche dalla Regione Lombardia sui canali di comunicazione online.

Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario, unicamente privati cittadini (persone fisiche, anche associate nel “Condominio” qualora sia costituito) proprietari di edifici, di qualsiasi destinazione d’uso, situati in Lombardia, nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto [MCA].
A scanso di equivoci, si ricorda che, per gli scopi di cui al presente bando, per “edificio” si rimanda alla definizione contenuta nel “Regolamento Edilizio Tipo” (RET) approvato con D.G. della Regione Lombardia. n. 695/2018, ossia: “Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”.
Nel caso di più proprietari, compresi soggetti diversi dalle persone fisiche (quindi, ad esempio, società di capitali), il contributo potrà essere assegnato soltanto alle persone fisiche, secondo la quota di proprietà.
Per ogni edificio in cui sia segnalata la presenza di MCA, potrà essere presentata un’unica istanza.
In caso l’edificio risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise ecc…, per l’intervento proposto verrà assegnato un unico contributo.

  • coperture in cemento-amianto;
  • altri manufatti in cemento-amianto posti all’interno degli edifici quali, ad esempio, canne fumarie, tubazioni, vasche, ecc.;
  • pavimenti in vinyl-amianto;
  • manufatti in amianto friabile.

I manufatti in cui è stata riscontrata presenza di MCA, per i quali si voglia accedere a detto bando al fine della rimozione degli stessi dovranno essere:

Si, non sono ammissibili:

  • eventuali compensi di tecnici incaricati;
  • la nuova copertura o manufatti sostitutivi di quelli rimossi;
  • la rimozione e smaltimento di materiali diversi da quelli previsti dal bando (es. vecchi coppi, guaine, lane minerali, etc…).
  • gli edifici dovranno essere, come detto, al 100% di proprietà di persone fisiche o, nel caso di proprietari diversi da persone fisiche, sarà ammissibile a contributo soltanto la quota parte ascrivibile alle persone fisiche, sulla base delle quote di proprietà;
  • potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno iniziati e realizzati dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del bando (ossia dal 26/11/2020);
  • potranno essere finanziati unicamente lavori per i quali non sia stato ottenuto altro finanziamento pubblico (eventuali agevolazioni fiscali non sono equiparate ad un “finanziamento pubblico” e sono pertanto compatibili, con l’eccezione del caso in cui ai lavori di rimozione e smaltimento sia applicabile la detrazione del 110%, che non è compatibile con il contributo del presente bando);
  • i lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto potranno essere effettuati solamente da parte di Ditte iscritte alla categoria 10 dell’Albo Gestori ambientali (se trattasi di MCA in ”matrice compatta” è sufficiente l’iscrizione alla categoria 10A dell’Al Nazionale Gestori Ambientali, in tutti gli altri casi è d’obbligo l’iscrizione alla categoria 10B).
    Il trasporto dei conseguenti rifiuti, per lo smaltimento finale in impianti autorizzati, da parte di Ditte iscritte alla categoria 5 sempre dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  • gli interventi dovranno essere conclusi entro il 15/10/2021.

La prima condizione da soddisfare è che i manufatti oggetto dei lavori devono essere stati denunciati, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 17/2003, all’ATS competente prima della data di presentazione della domanda di finanziamento (tramite il cosiddetto “Modello “NA/1”).
Inoltre:

  • in caso di edificio di proprietà di più soggetti, specifico documento attestante la delega a presentare l’istanza, come indicato nel bando;
  • ubicazione dell’edificio oggetto dell’intervento (indirizzo completo, foglio e particella catastale) corredata da visura catastale completa da cui risultino tutti i proprietari e, se esistente, denominazione del Condominio;
  • dichiarazione della percentuale di proprietà di persone fisiche rispetto all’edificio;
  • dichiarazione di impegno ad ultimare gli interventi di progetto entro i termini previsti dal bando;
  • preventivo di spesa dettagliato, redatto da Ditta specializzata o da tecnico abilitato (es. geometra, architetto, ingegnere), relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell’intervento oggetto di richiesta; in particolare, devono essere evidenziati in modo separato gli importi delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili. Potranno essere presentati anche più preventivi, ma dovranno essere afferenti a fasi diverse degli interventi (ad. es.: un preventivo per rimozione amianto, un preventivo per trasporto e smaltimento);
  • entità del contributo richiesto e della spesa ritenuta ammissibile;
  • in caso di rimozione di una copertura in cemento-amianto: superficie in mq da rimuovere;
  • in caso di rimozione di altro manufatto: peso in kg stimato del materiale da rimuovere;
  • in caso di rimozione di pavimento in vinyl-amianto: superficie in mq da rimuovere;
  • in caso di rimozione di manufatti in amianto friabile: peso in kg stimato del materiale da rimuovere;
  • dichiarazione di aver presentato denuncia della presenza di amianto all’ATS competente in data precedente a quella di presentazione della domanda di finanziamento (come detto, riscontro della notifica del modello “NA/1”);
  • documentazione fotografica attestante lo stato dei manufatti;
  • dichiarazione di non aver ottenuto altro finanziamento pubblico alla data di presentazione della domanda per il medesimo intervento;
  • dati relativi al conto corrente bancario/postale necessario per l’accreditamento dell’eventuale contributo: nome e cognome dell’intestatario (deve essere il richiedente proprietario o, se esistente, il Condominio, o il soggetto delegato a presentare la domanda negli altri casi), data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed IBAN; in caso di conto corrente cointestato dovranno essere indicati i dati suindicati anche delle persone cointestatarie. Dovrà essere allegata copia di documento bancario riassuntivo dei dati del conto corrente, da cui risultino sia i nominativi degli intestatari che l’IBAN.
  • dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, si è soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000;
  • dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e del D. Lgs 101/2018)” e di dare il consenso affinché i propri dati vengano trattati per le finalità del presente bando.

Il Soggetto interessato può altresì presentare in via facoltativa, a corredo dell’istanza:

  • In caso di rimozione di una copertura, relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, sullo stato di conservazione e di degrado del cemento-amianto redatta seguendo il “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto”, di cui al d.d.g. Sanità 18/11/2008, n. 13237, con individuazione puntuale dell’Indice di Degrado (I.D.);
  • dichiarazione di sostituzione della copertura in cemento-amianto rimossa con nuovo manufatto avente le stesse funzioni;
  • dichiarazione se si intenda, in caso di sostituzione di una copertura, installare nel corso dei lavori pannelli fotovoltaici e/o solari-termici.

Pur essendo la documentazione di cui sopra “facoltativa”, è importante evidenziare che la sua eventuale presentazione contribuisce, in maniera importante, nella formazione del punteggio finale, in base al quale verrà poi stilata la graduatoria delle istanze ammissibili.

A corredo dell’istanza di cui trattasi, per la quale si dovrà necessariamente utilizzare il “portale” che la Regione Lombardia ha attrezzato allo scopo, sarà necessario produrre la seguente documentazione, naturalmente quando pertinente:

Il contributo erogato sarà a “fondo perduto” fino alla concorrenza massima del 50% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre un massimo di 15.000,00 € per il singolo intervento.

Le domande dovranno essere presentate on-line, attraverso la piattaforma informativa della Regione Lombardia, a partire dalle ore 10:00 del giorno 18 gennaio 2021 e fino alle ore 16:00 del giorno 1 marzo 2021.

Criterio / Punteggio assegnato

1 – Per le sole coperture in cemento-amianto: superficie da rimuovere [mq]:

  • ≤ 50 mq: 10 punti;
  • tra 50 e 250 mq: 20 punti;
  • ≥ 250 mq: 30 punti.

2 – Per tutti gli altri manufatti in cemento-amianto: quantitativo da rimuovere [kg]:

  • ≤ 500 kg: 5 punti;
  • tra 500 e 1000 kg: 10 punti;
  • ≥ 1000 kg: 15 punti.

3 – Pavimenti in vinyl-amianto:

  • ≤ 50 mq: 10 punti;
  • tra 50 e 250 mq: 20 punti;
  • ≥ 250 mq: 30 punti.

4 – Manufatti in amianto friabile:

  • ≤ 5 Kg: 25 punti;
  • tra 5 e 10 Kg: 30 punti;
  • ≥ 10 Kg: 40 punti.

5 – Per le sole coperture: Indice di Degrado (I.D.) calcolato ai sensi del d.d.g. 13237 del 18/11/2008 (ADEMPIMENTO FACOLTATIVO):

  • Assenza di relazione di calcolo dell’ “ID”: 0 punti;
  • se “ID” ≤ 25: 0 punti;
  • con “ID” compreso tra 25 e 44: 3 punti;
  • se “ID” ≥ 45: 5 punti.

6 – Per le sole coperture: in caso di sostituzione, inserimento di pannelli fotovoltaici e/o solari-termici entro il termine stabilito dal bando (ADEMPIMENTO FACOLTATIVO):

  • Sì: 2 punti;
  • No: 0 punti.

Una volta che le istanze presentate verranno ritenute ammissibili dal punto di vista formale, la Regione Lombardia provvederà a stilare apposita graduatoria, sulla base dei parametri visualizzati di seguito:

Certamente!
Al fine dell’erogazione del contributo, il Soggetto beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione, sempre tramite l’applicativo online della Regione Lombardia:

  • copia del titolo abilitativo edilizio idoneo a legittimare la realizzazione dei lavori complessivamente eseguiti (deve essere chiaro, se dichiarato in sede di adesione, che i lavori comprendono anche quelli di installazione pannelli fotovoltaici/solari termici), oppure dichiarazione che l’intervento rientra nelle casistiche di edilizia libera;
  • dichiarazione di avere presentato il Piano di Lavoro di smaltimento amianto all’ATS di competenza, tramite il servizio telematico regionale “Ge.M.A.”, da parte della ditta che ha eseguito i lavori di rimozione dell’amianto;
  • copia della comunicazione di fine lavori presentata (deve essere chiaro, se dichiarato in sede di adesione, che la fine dei lavori riguarda anche l’installazione di pannelli fotovoltaici/solari termici); in caso di lavori in edilizia libera, dichiarazione datata di fine lavori sottoscritta dal Direttore dei lavori o dal Responsabile tecnico della ditta.
    Nel caso i lavori sull’edificio comprendano altri interventi oltre alla rimozione dei manufatti contenenti amianto, può essere trasmessa una dichiarazione datata di fine lavori sottoscritta dal Direttore dei lavori o dal Responsabile tecnico della ditta, relativa alla sola parte dei lavori oggetto del contributo;
  • copia della quarta copia del formulario di smaltimento dei manufatti contenenti amianto rimossi da parte della ditta incaricata;
  • fatture delle ditte che hanno eseguito i lavori di rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto e quietanze di avvenuto pagamento da parte del Soggetto beneficiario; nella fattura devono essere separate e ben distinguibili le spese ammissibili per il contributo da quelle non ammissibili;
  • documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi dopo i lavori;
  • dichiarazione che confermi di non aver ottenuto altro finanziamento pubblico alla data di fine dei lavori per il medesimo intervento [sarà rilasciata direttamente sull’applicativo online; si ricorda che eventuali agevolazioni fiscali non sono considerate “finanziamento pubblico” e pertanto sono coerenti con il finanziamento del bando, con l’eccezione del caso in cui ai lavori di rimozione e smaltimento sia applicabile la detrazione del 110%, che non è compatibile con il contributo del presente bando];
  • dichiarazione che confermi i requisiti di proprietà dell’edificio comunicati alla data di presentazione della domanda. In caso di variazioni della proprietà, la domanda potrà essere volturata nel caso in cui la nuova proprietà rispetti i requisiti previsti dal bando per la richiesta del contributo; se la quota di proprietà dovesse essere cambiata, il contributo sarà soltanto ridotto in proporzione, nel caso in cui diminuisca la quota di persone fisiche;
  • dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, si è soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.

La documentazione necessaria alla rendicontazione dovrà essere trasmessa entro 1 mese dal termine specificatamente previsto dal bando.

Il bando appare molto positivo e se da un lato rappresenta un importante sostegno all’iniziativa del Privato cittadino nella battaglia finalizzata all’auspicata scomparsa, quanto prima, dei MCA dal nostro territorio, dall’altra premia, giustamente, i comportamenti corretti che, in questi anni, comunque avrebbero dovuto essere attuati dai Soggetti che avevano la disponibilità di beni aventi, tra gli elementi costitutivo, anche materiali contenenti amianto; nel contempo, molta attenzione è stata posta in merito alla verifica del rispetto degli adempimenti normativi connessi alla gestione dei conseguenti rifiuti.

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