IL BANDO INAIL – ISI – Rese note le procedure operative

Sono state appena rese note, da parte dell’INAIL, le procedure operative da seguire per partecipare al bando “ISI 2020” (a valere quindi per il 2021) che ha, anche quest’anno, tra i progetti ammessi a finanziamento, anche quelli inerenti la bonifica da materiali contenenti amianto.
Confermata la modalità di assegnazione del finanziamento che resta identificata nel consueto“click day” e ciò pone di fatto la velocità quale criterio premiante uniformando ogni comportamento nell’ottica del bando generalista per la miglioria della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza preferenza per virtù che valorizzino ed incentivino comportamenti di oculata gestione delle sole strutture con MCA.
Anche quest’anno la metodologia di classificazione degli interventi finanziabili prevede un limite stabilito in un “punteggio soglia”, da calcolarsi sulla base di alcuni parametri oggettivi quali:

  • le dimensioni aziendali;
  • il fatturato/bilancio in milioni di €/anno;
  • la tipologia di lavorazione svolta nel sito oggetto di bonifica dall’Azienda proponente;
  • la tipologia di intervento (in tal senso si ricorda che il progetto ipotizzato può comprendere più tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda);
  • l’eventuale condivisione con le parti sociali e/o qualora il progetto sia condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico;
  • infine, ulteriore punteggio viene ad essere attribuito alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale / provinciale.

Nell’ottica della “sola” bonifica dell’amianto sono esclusi per natura “generalistica” del contributo punteggi premianti che appunto valorizzino i comportamenti virtuosi messi in atto in questi anni dai Proprietari degli stabili con presenza di MCA rapportandoli che potrebbero essere ad esempio rapportati su:

  • base degli anni intercorsi dalla notifica del modello “NA/1” al Dipartimento ATS (ex ASL) da parte della Proprietà;
  • dal numero di indagini ambientali finalizzate alla verifica di fibre di amianto aerodisperse negli ambienti di lavoro attuate;
  • dagli anni di presenza, in Azienda, della Figura del “Responsabile Rischio Amianto” di cui al D. M. 09/09/98…

L’asetticità di verifica specifica è però allo stato dell’arte ampiamente giustificata dalla generalità e dalla pluralità degli interventi ammessi che “non riguardano” certamente solo la bonifica dell’amianto e che perciò sono stati studiati dall’istituto per garantire un’equità di un tutto con la giusta attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La versione per il 2021 del bando “ISI”.

Esaminando nel dettaglio la nuova versione 2021 del Bando “INAIL ISI”, si ricorda preliminarmente che l’iniziativa è rivolta esclusivamente a tutte le Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla CCIAA e/o agli Enti del «terzo settore», ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Il budget stanziato dall’INAIL, per la “linea di finanziamento” connessa alla bonifica di materiali contenenti amianto è suddiviso per importi diversi, per le Regioni: a titolo indicativo, alla Lombardia sono stato destinati 10.332.036,00 €, al Lazio 7.606.555,00 €, alla Calabria 1.886.379,00 €.
Il finanziamento, concesso anche quest’anno in “conto capitale”, è riferito, al netto dell’IVA, fino al 65% delle spese ammissibili e deve comportare comunque un contributo compreso tra un minimo di 5.000,00 € ed un massimo di 130.000,00 €.
È bene evidenziare che gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato degli stessi.
Non sono quindi finanziabili:

  • interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento;
  • interventi che prevedano l’incapsulamento e/o confinamento dei MCA;
  • il solo smaltimento di MCA già rimossi.

Tempistiche di presentazione della domanda.

L’Ente ha recentemente comunicato che la data per l’apertura della “procedura informatica”, sul portale online dell’Ente stesso, per la compilazione della domanda è fissata per il 1 giugno 2021, mentre la data ultima per la compilazione on line della domanda stessa resta stabilità per le ore 18:00 del 15 luglio 2021.
Per la data di “download” dei “codici identificativi”, necessari qualora la procedura ipotizzata sia riconosciuta finanziabile, occorrerà aspettare successive comunicazioni, che avverranno comunque non prima del 20 luglio 2021.

Spese ammissibili a finanziamento.

Confermando quelle che sono linee d’indirizzo ormai storicamente definite, da parte dell’Ente, anche quest’anno restano finanziabili le cosiddette “spese di progetto” e le “spese tecniche e assimilabili”, mentre l’importo totale del progetto, dato dalla somma delle due “voci di spesa” indicate, è finanziabile nella misura del 65% sempre che sia compreso, come detto, tra il contributo minimo erogabile di 5.000 € e il contributo massimo erogabile di 130.000 €.
Le “spese tecniche e assimilabili” in effetti sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto alle “spese di progetto”, con un importo massimo complessivo di 10.000 €. Anche la spesa connessa alla “perizia asseverata”, di seguito illustrata, è finanziabile nella misura massima stabilita in 1.850 €.

Documentazione da presentare in fase di adesione.

Il Soggetto interessato a presentare quanto meno la documentazione necessaria per valutare, tramite la procedura informatica, l’ammissibilità o meno del progetto che intende finanziare, dovrà predisporre della documentazione, di seguito illustrata qualitativamente:

  • specifica “Domanda” da predisporre sul format previsto dall’Ente, corredata dal documento di identità del Proponente;
  • Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA;
  • Dati/informazioni, dimensione di Impresa;
  • Perizia asseverata nella quale sia descritto l’intervento di bonifica che si intende realizzare e il dettaglio delle spese da sostenere.
    La perizia asseverata deve essere completa dei preventivi delle spese di progetto e delle spese tecniche, della visura catastale con planimetria, della documentazione fotografica, della planimetria quotata delle coperture, sottocoperture e strutture piane da rimuovere, di eventuali ulteriori elaborati grafici o descrittivi.
    Inoltre, qualora il progetto di bonifica delle coperture preveda anche l’acquisto e l’installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissati permanentemente, la perizia asseverata deve contenere il dettaglio delle spese da sostenere e deve inoltre essere completa della scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato, degli schemi grafici di installazione e dei preventivi;
  • copia del “Programma di controllo e manutenzione” redatto ai sensi del punto 4 del D.M. 06/9/1994, comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei MCA;
  • certificato di analisi e/o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l’art. 247 del D. Lgs. 81/2008 (qualora detto documento non sia presente all’interno del citato “Programma di controllo e manutenzione”).
    Nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. Nel caso di invio di rapporti di prova dovrà essere inviata anche una relazione di campionamento.

Qualora il Soggetto proponente si sia aggiudicato il finanziamento previsto, dovrà predisporre poi della documentazione, da presentare in fase di rendicontazione finale sempre tramite il portale dell’Ente, di seguito schematicamente illustrata:

  • copie conformi delle fatture;
  • stralcio dell’estratto conto;
  • “Piano di Lavoro”, redatto ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 ed evidenze della sua presentazione ATS, da elaborarsi a cura dell’Azienda iscritta alla cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali incaricata dal Committente di eseguire le opere di bonifica in esso meglio dettagliate;
  • evidenza documentale della data effettiva di inizio lavori (solo nel caso il Piano di lavoro sia stato presentato ad ATS prima del 15 luglio 2021);
  • documentazione attestante l’iscrizione della ditta esecutrice dei lavori nelle categorie 10A o 10B dell’ANGA;
  • documentazione attestante l’iscrizione della ditta esecutrice del trasporto nella categoria 5 dell’ANGA;
  • la scansione della IVA copia del FIR firmata per accettazione dallo smaltitore e/o documentazione equivalente in caso di pratica svolta per via telematica;
  • prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate;
  • Qualora il progetto abbia previsto l’acquisto e l’installazione di ancoraggi fissati permanentemente:
  1. Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015;
  2. Dichiarazione di corretta installazione da parte dell’installatore;
  3. Istruzioni (libretto di uso e manutenzione).

Si ricorda, infine, che le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e/o non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, quindi a tutto il 15 luglio 2021 (in effetti, la data di presentazione del “Piano di Lavoro” può essere antecedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda).
Per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte dell’impresa/ente richiedente, alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa, in tal senso, che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale.

Ing. Francesco Fascì Sportello Amianto Naizonale

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