CONTO TERMICO 3.0: LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POTRANNO BONIFICARE L’AMIANTO DAI TETTI NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Lo Sportello Amianto Nazionale spiega come la nuova disciplina consentirebbe di includere la bonifica tra le spese ammissibili, se funzionale al miglioramento energetico dell’edificio pubblico.

Con l’arrivo del Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, che introduce il cosiddetto Conto Termico 3.0, le Pubbliche Amministrazioni avranno a disposizione uno strumento più flessibile e potente per migliorare le prestazioni energetiche del proprio patrimonio edilizio.
Il nuovo sistema, che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, amplia infatti le categorie di interventi ammissibili e innalza le percentuali di incentivo fino al 100% per determinati edifici pubblici strategici – come scuole, ospedali e immobili di interesse collettivo.

Tra le novità più rilevanti si colloca la possibilità di includere la bonifica dell’amianto dalle coperture e dai setti edilizi quando questa risulta necessaria per eseguire interventi di isolamento, efficientamento o trasformazione in edifici a energia quasi zero (nZEB).
Non si tratta dunque di un incentivo “dedicato all’amianto”, ma di una sinergia normativa che permette di sfruttare il Conto Termico come veicolo per liberare gli edifici pubblici dai materiali pericolosi, laddove ciò sia parte integrante di un progetto energetico.


Il fondamento normativo: dal Conto Termico 2.0 al 3.0

Già il DM 16 febbraio 2016 – tuttora vigente fino all’entrata in vigore del nuovo testo – riconosceva tra le spese ammissibili per le Pubbliche Amministrazioni la “demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro”, purché tali opere fossero funzionali all’intervento energetico (articolo 4, comma 1, lettere a–e).
Le Regole Applicative GSE, al punto 4.1.2, chiarivano inoltre che le spese relative a demolizioni e smaltimenti potevano essere incluse nei costi incentivabili “entro i massimali previsti” quando indispensabili al rifacimento termico delle superfici opache (coperture, pareti, solai).

Il Conto Termico 3.0 conferma e rafforza questa impostazione:

  • estende gli interventi edilizi ammissibili (inclusa la demolizione e ricostruzione di edifici pubblici in regime nZEB con eventuale incremento volumetrico fino al 25%);

  • prevede percentuali di incentivo fino al 100% per gli immobili pubblici adibiti a servizi essenziali;

  • mantiene il principio secondo cui tutte le opere necessarie al conseguimento del miglioramento energetico, comprese le bonifiche e le ricostruzioni, possono essere comprese nel perimetro della spesa incentivabile, se debitamente documentate.

In questo contesto, la rimozione dell’amianto da coperture o pannellature strutturali diventa spesa funzionale ammissibile, in quanto necessaria alla posa di nuovi materiali isolanti, alla sigillatura termica dell’involucro o alla ricostruzione energetica dell’edificio.


In pratica: quando la bonifica rientra nel Conto Termico

Una Pubblica Amministrazione può dunque richiedere l’incentivo per la bonifica dell’amianto solo se l’intervento:

  1. è parte integrante di un progetto di isolamento termico o nZEB finanziabile dal Conto Termico;

  2. è tecnicamente necessario per realizzare l’opera di efficientamento;

  3. è progettato e documentato nel computo metrico e nella relazione tecnica come opera accessoria;

  4. rispetta i limiti di spesa e i massimali al m² previsti dal decreto e dalle Regole GSE.

Ne deriva che non è possibile ottenere l’incentivo per una bonifica “autonoma” o scollegata da obiettivi energetici: il nesso di causalità tra rimozione dell’amianto e intervento di efficienza energetica è la chiave dell’ammissibilità.


Un’opportunità strategica per i Comuni

Per i Comuni italiani, che gestiscono migliaia di edifici pubblici ancora dotati di coperture in cemento-amianto, il Conto Termico 3.0 rappresenta un’occasione unica: trasformare l’obbligo ambientale in investimento energetico, ottenendo finanziamenti diretti dal GSE senza dover ricorrere ai tradizionali strumenti di debito o a lunghe procedure di gara centralizzata.

In sintesi:

  • il GSE riconosce l’incentivo sulla base della diagnosi energetica e della documentazione tecnico-contabile dell’intervento;

  • la PA può ottenere il contributo in unica soluzione o in rate annuali (da 2 a 5 anni);

  • le spese di bonifica e smaltimento amianto, se funzionali, rientrano nelle spese incentivabili.

Lo Sportello Amianto Nazionale è pronto a supportare le amministrazioni nella fase di analisi energetica e ambientale, nella progettazione integrata e nella predisposizione delle pratiche GSE, affinché ogni intervento di riqualificazione energetica diventi anche un’occasione per eliminare definitivamente l’amianto dagli edifici pubblici italiani.

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