AMIANTO DAL 24 GENNAIO CAMBIA TUTTO: Pubblicato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213
Impatti sistemici e necessità di adeguamento del quadro normativo su salute, sicurezza e rischio amianto
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 segna un passaggio di rilievo nell’evoluzione del sistema italiano di tutela ambientale e sanitaria.
Pur non configurandosi come una norma settoriale dedicata all’amianto, il decreto introduce principi, obblighi e assetti organizzativi che incidono in modo diretto e strutturale sull’intero impianto della prevenzione, imponendo una riflessione approfondita sulla tenuta e sull’adeguatezza delle principali norme vigenti, in primis il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e il D.Lgs. 6 settembre 1994.
Il decreto 213/2025 non si limita ad aggiornare procedure: ridefinisce il perimetro concettuale della prevenzione, spostando il baricentro dalla mera osservanza formale degli obblighi alla effettività delle tutele.
Il cambio di paradigma introdotto dal D.Lgs. 213/2025
Il nuovo decreto consolida un orientamento già emerso a livello europeo:
la tutela della salute e dell’ambiente deve fondarsi su sistemi dinamici, capaci di intercettare rischi emergenti, nuove categorie esposte e contesti non più riconducibili allo schema industriale tradizionale.
Tra gli elementi di maggiore impatto:
-
rafforzamento dell’approccio preventivo e anticipatorio;
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centralità della valutazione continua del rischio;
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integrazione tra dimensione ambientale, sanitaria e lavoristica;
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superamento della logica “per compartimenti normativi”.
Questo impianto rende evidente come una parte significativa della normativa previgente risulti oggi strutturalmente disallineata.
Le criticità del D.Lgs. 81/2008 alla luce del nuovo decreto
Il D.Lgs. 81/2008 rappresenta ancora il pilastro della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma nasce in un contesto storico profondamente diverso.
Alla luce del D.Lgs. 213/2025 emergono almeno cinque aree critiche:
Concezione statica dell’esposizione
Il Testo Unico è costruito prevalentemente su:
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esposizioni professionali “classiche”;
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luoghi di lavoro definiti;
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rapporti di lavoro formalizzati.
Il nuovo decreto, invece, richiama una visione estesa dell’esposizione, che include:
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esposizioni indirette;
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esposizioni intermittenti o cumulative;
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contesti ibridi tra ambiente di vita e lavoro.
Valutazione del rischio non allineata
Le metodologie di valutazione del rischio previste dal D.Lgs. 81/2008:
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non sempre integrano dati ambientali;
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non contemplano adeguatamente il rischio residuo;
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risultano spesso scollegate dagli effetti sanitari di lungo periodo, tipici dell’esposizione ad amianto.
Insufficiente integrazione con la sanità pubblica
Il decreto 213/2025 rafforza il legame tra prevenzione e sanità pubblica, mentre il Testo Unico mantiene:
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una netta separazione tra vigilanza lavoristica e sorveglianza sanitaria territoriale;
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un’impostazione ancora prevalentemente aziendocentrica.
Nuove categorie esposte
Il D.Lgs. 81/2008 non intercetta in modo sistematico:
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lavoratori non tradizionali;
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addetti alla manutenzione, gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
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soggetti esposti in contesti non industriali.
Strumenti di informazione e formazione
Il nuovo decreto enfatizza l’effettività dell’informazione, mentre il sistema dell’81/2008 resta spesso:
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formalistico;
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frammentato;
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non sempre accessibile ai soggetti realmente esposti.
Il D.Lgs. 6 settembre 1994: un impianto ormai storicizzato
Il D.Lgs. 6 settembre 1994 nasce in una fase immediatamente successiva alla messa al bando dell’amianto, con una funzione prevalentemente transitoria e di contenimento.
Oggi, a oltre trent’anni di distanza, il decreto presenta limiti evidenti:
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presuppone una progressiva riduzione naturale del rischio, smentita dai dati epidemiologici;
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è costruito su una logica emergenziale, non sistemica;
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non dialoga con i nuovi modelli di prevenzione introdotti dal D.Lgs. 213/2025;
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non integra le evoluzioni scientifiche e metodologiche in tema di esposizione, monitoraggio e sorveglianza.
Il risultato è un disallineamento normativo che rischia di compromettere l’efficacia complessiva del sistema.
La necessità di un adeguamento organico e coordinato
L’entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025 rende ormai evidente che:
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interventi puntuali o correttivi marginali non sono più sufficienti;
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è necessario un riallineamento complessivo del sistema normativo su salute, sicurezza e ambiente.
In particolare:
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il D.Lgs. 81/2008 necessita di una revisione concettuale, non solo procedurale;
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il D.Lgs. 6 settembre 1994 deve essere ripensato come norma strutturale e non transitoria;
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occorre integrare stabilmente prevenzione ambientale, prevenzione lavoristica e sanità pubblica.

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L’ANALISI APPROFONDITA DELLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE
D.Lgs. 213/2025 (in vigore dal 24 gennaio 2026): cosa cambia davvero sull’amianto al lavoro e perché ora va riallineato tutto l’impianto del D.Lgs. 81/2008 (e il DM 6/9/1994)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la disciplina europea sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto.
Il decreto legislativo italiano entra in vigore il 24 gennaio 2026.
Il punto centrale non è “solo” un aggiornamento formale: il decreto interviene su passaggi operativi del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 (agenti cancerogeni e mutageni, con il Capo III dedicato all’amianto), con effetti su valutazione del rischio, identificazione preventiva dei materiali, misurazioni, formazione, sorveglianza sanitaria, registro esposti e gestione delle patologie.
Di seguito una lettura articolo per articolo (sulle norme effettivamente modificate dal D.Lgs. 213/2025), con taglio tecnico-giornalistico e focalizzazione sui profili che impattano immediatamente imprese, committenti, RSPP, coordinatori, medici competenti e organi di vigilanza.
Le modifiche al D.Lgs. 81/2008: articolo per articolo (Capo Amianto)
Art. 248 – Individuazione preventiva dei materiali (prima di demolizioni/manutenzioni/ristrutturazioni)
Il nuovo testo rafforza l’obbligo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima dell’avvio dei lavori, includendo un passaggio operativo molto netto: per edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della L. 257/1992, il datore di lavoro deve chiedere informazioni ai proprietari, ad altri datori di lavoro e reperirle anche da registri pertinenti; se non disponibili, deve procedere a un esame mediante operatore qualificato e acquisire l’esito prima dell’inizio lavori.
Impatto pratico: in assenza di informazioni “documentali”, la norma spinge verso una vera e propria due diligence pre-cantiere, con responsabilità che si consolidano anche sul piano contrattuale (capitolati, PSC/POS, gestione interferenze).
Art. 249 – Valutazione del rischio e “priorità” alla rimozione
Viene inserito il comma 1-bis, che esplicita un criterio di policy: per attività che possono presentare rischio di esposizione, la valutazione deve servire a stabilire natura e grado dell’esposizione e a dare priorità alla rimozione dell’amianto (o dei MCA) rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica.
Inoltre, cambia in modo sostanziale la logica delle esclusioni: al comma 2, l’intervento delimita l’ambito in cui “non si applicano” alcune disposizioni, restringendo l’esenzione solo all’articolo 250 (notifica), mentre prima risultava più ampia.
Impatto pratico: diminuiscono le “scappatoie” interpretative. Quando c’è rischio, la catena degli obblighi tende a restare in piedi (misure, sorveglianza, registro, ecc.), salvo eccezioni puntuali.
Art. 253 – Misurazioni: campionamenti, rappresentatività e (dal 2029) microscopia elettronica
Il decreto riscrive passaggi chiave sulla misurazione della concentrazione di fibre in aria:
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misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative;
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campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, ambientale nell’aria confinata;
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risultati riportati nel DVR.
Soprattutto, introduce una transizione metodologica esplicita:
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fino al 20 dicembre 2029: misurazione tramite microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), con richiamo al metodo OMS 1997 o equivalente
-
dal 21 dicembre 2029: misurazione tramite microscopia elettronica (o metodo alternativo equivalente o più accurato), considerando anche fibre < 0,2 micrometri, con successivo decreto Salute/Lavoro per definire metodi di campionamento e conteggio.
Questa traiettoria è coerente con l’impostazione europea, che evidenzia come l’elettronica consenta di contare fibre più sottili rispetto ai metodi tradizionali.
Art. 254 – Valore limite e regime transitorio fino al 2029
Il valore limite viene ancorato a una logica “a due tempi”:
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fino al 20 dicembre 2029: il datore di lavoro deve garantire che nessun lavoratore sia esposto oltre 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore);
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dal 21 dicembre 2029: resta 0,01 fibre/cm³, ma “conformemente” al nuovo assetto di misurazione di cui all’art. 253, comma 6-bis (microscopia elettronica o equivalente).
Il comma 2 viene rafforzato sul piano procedurale: se il limite è superato o se emergono materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo da generare polvere, i lavori cessano immediatamente e riprendono solo con misure adeguate, individuando cause e rimedi.
Nota di sistema (UE): la Direttiva (UE) 2023/2668 prevede, dal 21 dicembre 2029, un impianto di limiti che include anche l’opzione 0,002 fibre/cm³ come TWA 8 ore (in alternativa a 0,01 con specifiche condizioni di misurazione).
Il recepimento italiano, nel testo come pubblicato, consolida la soglia 0,01 e collega la fase post-2029 al metodo elettronico.
Art. 255 – Misure igieniche e contenimento dispersione (con specifica sul confinamento)
Viene puntualizzato che, per i lavori in confinamento, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
Impatto pratico: la norma rende meno difendibili confinamenti “di facciata” senza reale tenuta e without adeguata depressione/estrazione.
Art. 256 – Piano di lavoro e verifica prima della ripresa delle attività
Il decreto integra la logica della “verifica di assenza di rischi” prima della ripresa di altre attività, prevedendo che tale verifica possa avvenire anche attraverso misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.
Impatto pratico: la “riconsegna” dell’area non è più trattabile come atto meramente dichiarativo: cresce il peso del riscontro tecnico misurabile nei contesti confinati.
Art. 258 – Formazione: DPI respiratori, addestramento “su misura” e tecnologie di contenimento
Tre innesti concreti:
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aggiornamento dei contenuti formativi sui DPI, con attenzione a scelta, limiti e corretta utilizzazione, soprattutto per le vie respiratorie;
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obbligo che la formazione sia adattata alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici;
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per demolizione/rimozione: ulteriore formazione su attrezzature tecnologiche e macchine per contenere emissione e dispersione di fibre.
Art. 259 – Sorveglianza sanitaria: periodicità e idoneità all’uso di respiratori
La sorveglianza sanitaria viene esplicitata per lavoratori esposti alla polvere da manipolazione attiva di amianto/MCA:
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prima dell’adibizione e periodicamente almeno una volta ogni tre anni (o periodicità del medico competente);
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finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro;
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prevista visita medica alla cessazione del rapporto, con indicazioni su prescrizioni e opportunità di ulteriori accertamenti.
Art. 260 – Registro esposti: invio anche a INAIL
Il datore di lavoro iscrive i lavoratori nel registro (art. 243) e ne invia copia a organi di vigilanza e INAIL. Viene sostituito anche il vecchio riferimento a ISPESL con INAIL.
Art. 261 – Patologie da amianto e nuovo Allegato XLIII-ter
L’articolo 261 viene sostituito: per i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi di patologie di cui al nuovo Allegato XLIII-ter, si applicano le disposizioni dell’art. 244, comma 3.
Contestualmente, viene inserito l’Allegato XLIII-ter (Allegato A del D.Lgs. 213/2025).
Impatto pratico: maggiore tipizzazione dell’universo delle patologie “rilevanti” e connessione più diretta con il sistema degli obblighi informativi/gestionali collegati alle malattie professionali.
Art. 262 – Sanzioni: aggiornamenti coerenti con i nuovi commi
Le sanzioni vengono riallineate ai nuovi riferimenti (es. art. 249 che ora include il comma 1-bis; art. 250 che include il comma 2-bis).
Perché ora non basta “recepire”: serve un riallineamento anche del DM 6 settembre 1994 (bonifiche)
Il DM 6 settembre 1994 (Ministero della Sanità) è ancora oggi la base tecnica per molte prassi di ispezione, valutazione del rischio, scelta degli interventi e metodologie di bonifica/custodia in edifici e impianti.
Tuttavia, è un impianto nato in un’epoca in cui:
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la regolazione europea non stava ancora imponendo, come oggi, una traiettoria verso metodi di conteggio più sensibili (microscopia elettronica e fibre sottili);
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la catena “identificazione preventiva – misurazione durante fasi operative – documentazione nel DVR – riconsegna con verifiche misurabili” era meno strutturata.
In chiave tecnico-istituzionale, il tema non è “rottamare” il DM 1994, ma aggiornarne i punti che oggi rischiano disallineamento rispetto al D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 213/2025 e alla Direttiva (UE) 2023/2668.
Le aree dove l’aggiornamento è realisticamente necessario
Senza forzare interpretazioni (l’aggiornamento richiede atti formali), il combinato disposto delle nuove norme rende ragionevoli alcuni cantieri di riallineamento:
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metodologie di misurazione e criteri di valutazione: transizione programmata verso microscopia elettronica dal 2029 e definizione di metodi con decreto Salute/Lavoro;
criteri di “restituibilità”/riconsegna nelle lavorazioni in confinamento, dove la verifica potrà essere anche misurale;
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre…
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qualificazioni e responsabilità tecniche lungo la filiera: operatore qualificato per l’esame preliminare (art. 248) e coerenza con i requisiti su campionamenti/analisi e laboratori qualificati
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formazione e tecnologie: aggiornamento contenuti formativi (DPI, attrezzature e macchine di contenimento fibre) che non può rimanere “generico”;
tracciabilità sanitaria e registri: invii a INAIL e connessione più diretta alle patologie tipizzate.
Cosa devono fare adesso (operativamente) imprese e committenti
Nella fase immediata (2026–2029), le priorità operative realistiche sono:
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Rafforzare l’identificazione preventiva (documenti + esame qualificato dove manca informazione), prima di qualsiasi demolizione/manutenzione/ristrutturazione in edifici pre-1992.
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Ritarare DVR, POS/PSC e procedure includendo: misure in fasi operative, campionamenti personali e (se serve) ambientali in confinamento, e riportare risultati nel DVR.
Trattare il superamento del limite (o l’amianto “non identificato”) come stop-work immediato, con ripartenza condizionata a misure e nuova determinazione.
Aggiornare la formazione: DPI respiratori (scelta/limiti/uso), formazione “tarata” sulla mansione e, per rimozioni/demolizioni, formazione su tecnologie di contenimento.
Sorveglianza sanitaria e registri: periodicità, idoneità all’uso di respiratori, visita a cessazione e invii del registro anche a INAIL.
Conclusione: il decreto è “partito”, ma il sistema va allineato
Il D.Lgs. 213/2025 non è un dettaglio tecnico: è un atto che sposta l’asse verso una gestione più tracciabile e più rigorosa dell’esposizione professionale ad amianto, in coerenza con la Direttiva (UE) 2023/2668.
Il risultato atteso è un adeguamento progressivo ma strutturale del D.Lgs. 81/2008 nelle sue parti operative (identificazione, misurazione, gestione cantieri, formazione, sorveglianza e registri) e, per coerenza di sistema, un aggiornamento delle metodologie tecniche storiche del DM 6 settembre 1994.
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