Legge di Bilancio 2026: Con il comma 829 l’amianto naturale entra nella gestione semplificata
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il legislatore introduce, al comma 829, una modifica di rilievo nella disciplina ambientale italiana: l’estensione della procedura semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo anche a materiali fino ad oggi considerati particolarmente critici, tra cui le terre e rocce provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto.
Una norma che, sul piano formale, appare coerente con l’evoluzione del diritto europeo e con l’esigenza di superare rigidità amministrative che hanno spesso paralizzato cantieri pubblici e opere ambientali. Ma viviamo in un contesto nazionale specifico, che in materia di amianto è quantomeno perfettibile da 34 anni a questa parte e quindi, allo stesso tempo, solleva interrogativi legittimi sulla capacità del sistema multilivello tutto italiano di garantire un controllo efficace e uniforme, evitando che una semplificazione procedurale si traduca, nell’applicazione, in un potenziale fattore di rischio per la salute pubblica.
Il testo e il suo inquadramento normativo
Il comma 829 non introduce una disciplina autonoma sull’amianto.
Interviene invece ampliando l’ambito di applicazione del regolamento di semplificazione delle terre e rocce da scavo previsto dal decreto-legge 13/2023, convertito nella legge 41/2023.
In particolare, la norma estende la procedura semplificata a:
-
residui di lavorazione di materiali lapidei;
-
sedimenti escavati da alvei, fondali, spiagge, invasi e ambiti portuali;
-
terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto.
L’intervento legislativo si colloca dunque in continuità con un impianto normativo che punta a distinguere in modo più netto tra rifiuto e sottoprodotto, favorendo il riutilizzo dei materiali di scavo quando ciò avvenga in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria.
Amianto naturale: di cosa si parla davvero
È necessario chiarire un punto essenziale per evitare equivoci:
la norma non riguarda i rifiuti contenenti amianto in senso classico, come manufatti in cemento-amianto o materiali isolanti, che restano pienamente soggetti alla disciplina sui rifiuti pericolosi.
Il riferimento è invece all’amianto naturale, presente in alcune formazioni geologiche del territorio italiano. In questi casi l’amianto:
-
non è stato aggiunto intenzionalmente;
-
è parte integrante della matrice rocciosa;
-
non è necessariamente aerodisperso;
-
può non costituire, di per sé, un rischio immediato.
È su questa distinzione che si fonda il cambio di paradigma introdotto dalla norma: non più la sola presenza come criterio dirimente, ma la valutazione del rischio effettivo di esposizione.
Il cambio di approccio: dalla proibizione alla gestione del rischio
Negli anni, l’assenza di una disciplina chiara sull’amianto naturale, che evidentemente è figlia della passata gestione del rischio amianto e dei passati 34 anni, ha prodotto in Italia un approccio evidentemente e giustamente difensivo spesso incardinato anche in maniera differente nei vari livelli di governo, ma che in sostanza, può assumere con una universalità alquanto soggettiva, che la presenza di fibre, anche di origine geologica, conduceva “frequentemente” a una classificazione automatica come rifiuto pericoloso, con obblighi di smaltimento protetti e che in molti casi venivano giudicati economicamente sproporzionati rispetto al rischio reale.
Il comma 829 tenta di superare questa impostazione, in parte tecnica, in parte economica in parte ideologica, ma che in ogni caso deve mettere la salute pubblica sopra ogni cosa, allineandosi a un orientamento europeo che privilegia:
-
l’analisi caso per caso;
-
la distinzione tra pericolosità e rischio;
-
la gestione tecnica controllata dei materiali complessi.
In questo senso, la norma appare coerente con le indicazioni comunitarie e con la necessità di consentire la realizzazione di opere infrastrutturali, idrauliche e ambientali senza ricorrere sistematicamente a soluzioni emergenziali.
Cosa cambia nella pratica operativa
Con l’estensione della procedura semplificata, le terre e rocce contenenti amianto naturale non sono più automaticamente escluse dalla disciplina delle terre e rocce da scavo.
In presenza delle condizioni previste dalla normativa, tali materiali possono:
-
essere qualificati come sottoprodotto e non come rifiuto;
-
essere inseriti in un piano di utilizzo o in una dichiarazione TRS;
-
essere riutilizzati in contesti tecnicamente compatibili, come reinterri, rilevati o sottofondi confinati;
-
essere gestiti in cantiere senza obbligo automatico di conferimento in discarica.
Nulla di tutto ciò, tuttavia, è automatico o incondizionato.
Il nodo centrale: l’applicazione della norma
Il punto critico non è tanto la formulazione del comma 829, quanto la sua attuazione concreta.
In questo contesto pero’ appare legittimo domandarsi:
- Chi controllerà da domani?
- Come Controllerà da domani?
- Cosa controllerà da domani?
- Con che cadenza controllerà da domani?
- Con che responsabilità controllerà da domani?
Se qualcuno sbaglia, probabilmente qualcuno pagherà con l’amplificazione di un rischio potenzialmente dannoso per la salute pubblica.
Quindi chi sbaglia a fare e a controllare è chiaro nel costrutto di questa importante modifica nazionale che necessità di una strutturata catena operativa di responsabilità?
Una procedura basata sulla valutazione del rischio richiede un sistema di controllo solido, competente e coordinato. Ed è qui che il contesto italiano mostra storicamente alcune fragilità:
-
disomogeneità territoriali nei controlli;
-
differenze di competenze tra enti;
-
assenza di linee guida tecniche univoche sull’amianto naturale;
-
sovrapposizione di responsabilità tra autorità ambientali e sanitarie.
In questo quadro, una semplificazione procedurale può funzionare solo se accompagnata da un rafforzamento reale della governance del rischio.
I presìdi indispensabili per la sicurezza
Affinché il provvedimento resti strategico e non si trasformi in un problema di salute pubblica, alcuni elementi sono imprescindibili.
Caratterizzazione tecnica rigorosa
La presenza di amianto deve essere documentata in modo puntuale: tipologia delle fibre, concentrazione, stato di aggregazione e potenziale di rilascio.
Valutazione del rischio di aerodispersione
Il fulcro della norma è il rischio effettivo. In assenza di una dimostrazione tecnica della sua controllabilità, la procedura semplificata non dovrebbe essere applicata.
Misure di gestione e confinamento verificabili
Limitazione delle movimentazioni, bagnatura, copertura e confinamento finale devono essere parte integrante del progetto e non semplici dichiarazioni formali.
Tutela dei lavoratori
La normativa sulla sicurezza sul lavoro resta pienamente vigente e rappresenta un presidio irrinunciabile, indipendente dalla qualificazione ambientale del materiale.
Ruolo degli enti di controllo
ARPA, ASL e autorità competenti sono chiamate a un ruolo centrale, che richiede formazione, coordinamento e risorse adeguate.
Una norma giusta che chiede un sistema all’altezza
Da una prima e attenta analisi quindi il comma 829 rappresenta un passaggio normativamente coerente alla normativa Europea e potrebbe apparire anche potenzialmente utile, ma ciò deve presupporre necessariamente un sistema di controllo maturo e funzionante.
La semplificazione, in una gestione matura e in una catena di responsabilità e sanzioni certe, costituisce efficacia. Non appare quindi pleonastico ma al contrario è necessario affermare con realismo che una norma che sposta l’asse dalla proibizione alla valutazione del rischio vive della qualità del controllo pubblico che deve essere rigoroso efficace e responsabile e responsabilizzato da subito.
Il comma 829 della Legge di Bilancio 2025 segna un’evoluzione importante nella gestione delle terre e rocce da scavo e dell’amianto naturale. È una norma tecnicamente avanzata, in linea con l’Europa e con la necessità di superare rigidità ormai anacronistiche.
Ma la sua riuscita non dipenderà dal testo, bensì dalla capacità dello Stato di renderla perfettamente applicata, oltre che perfettamente scritta.
Solo un controllo rigoroso, competente e continuo potrà garantire che una semplificazione amministrativa si traduca in efficienza senza mai compromettere la tutela della salute pubblica, che resta, e deve restare, il valore non negoziabile di ogni politica sull’amianto.
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