Lo Sportello Amianto Nazionale chiede chiarimenti alla Commissione Lavoro della Camera su una possibile ambiguità normativa riferita al “Piano Lavori Amianto”

Roma, 4 giugno 2025

Lo Sportello Amianto Nazionale ha presentato un’interrogazione parlamentare all’On. Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, per chiedere un chiarimento urgente su una questione che potenzialmente, sta creando confusione tra imprese, enti pubblici (Aziende Sanitarie) e  ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

La questione riguarda l’obbligo di trasmettere il Piano di Lavoro amianto, documento che deve essere presentato prima di effettuare qualsiasi attività che comporti un’esposizione a fibre di amianto.

Cosa dice la legge e cosa è cambiato creando la potenziale confusione ?

Tutto parte dal D.Lgs. 81/2008, il “Testo Unico” sulla sicurezza sul lavoro. In particolare, gli articoli 250 e 256 stabiliscono che, prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro deve trasmettere una notifica e il Piano di Lavoro all’“organo di vigilanza competente per territorio”.

Per anni, questo è stato interpretato in modo uniforme: l’organo competente era esclusivamente la ASL (o ATS in alcune regioni), ossia l’autorità sanitaria locale.

Questa interpretazione è stata confermata anche da due circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la n. 3 del 9 novembre 2021 e la n. 4 del 9 dicembre 2021, che ribadivano la competenza delle ASL/ATS nel ricevere i Piani di Lavoro amianto, in coerenza con il quadro normativo preesistente (D.P.R. 616/1977, Legge 833/1978, Accordi Stato-Regioni).

Ma poi arriva una nuova legge: la Legge 215/2021

Il 17 dicembre 2021 entra in vigore la Legge n. 215/2021, che modifica radicalmente il panorama riportando tra l’altro all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le competenze ispettive generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza più limitazioni settoriali, conferendo “de facto” agli ispettori del lavoro, agenti di polizia giudiziaria l’autorizzazione “esclusiva?” al controllo dei piani di lavoro.

Tuttavia, a oltre tre anni di distanza, nessuna norma attuativa o circolare interpretativa ha chiarito se, in seguito a questa riforma, il Piano di Lavoro debba essere trasmesso anche all’INL, oppure resti di esclusiva competenza delle ASL/ATS. Il risultato? Un vuoto normativo che rischia di alimentare interpretazioni divergenti da parte degli organi di vigilanza oggi comunque entrambi autorizzati a controllare e sanzionare, se pur con una palese differenza e una probabile iniquità di competenze in merito.

Rischi concreti per imprese e operatori

Secondo quanto raccolto dallo Sportello Amianto Nazionale, questa ambiguità ha già avuto conseguenze operative:

  • In alcune zone del Paese, ispettori dell’INL hanno eccepito irregolarità per il mancato invio del Piano di Lavoro anche ai propri uffici, minacciando sanzioni alle imprese che si erano rivolte solo all’ASL.

  • Alcuni funzionari dell’INL hanno sostenuto che il nuovo assetto normativo, a loro avviso, impone anche a loro la ricezione del Piano, configurando una doppia trasmissione non prevista espressamente dalla legge.

  • Questo scenario rischia di generare sovrapposizioni pericolose: la ASL potrebbe approvare il Piano per silenzio-assenso (a causa della carenza di organico), mentre l’INL potrebbe contestarlo anche senza disporre della formazione tecnica specifica.

  • E nell’ipotesi di un non pronunciamento, l’impresa potrà iniziare il lavoro di bonifica dopo il trentesimo giorno, incassato il “Silenzio Assenso” dell’Azienda Sanitaria del Territorio, oppure dovrà attendere qualche comunicazione anche dall’ispettorato ?

Questo equivoco potrebbe fondare sanzioni di carattere sostanziale emesse da personale con formazione inappropriata e rischio valutazioni arbitrarie

Un altro punto critico evidenziato è la mancanza di formazione specialistica in materia di amianto da parte degli ispettori dell’INL. A differenza del personale ASL/ATS, che proviene spesso da ambiti tecnici, sanitari o ambientali, gli ispettori INL non seguono alcun percorso formativo obbligatorio per interpretare e valutare correttamente i Piani di Lavoro amianto.

Questa mancanza rende rischioso il loro intervento su documenti altamente tecnici, che richiedono competenze multidisciplinari in ingegneria ambientale, medicina del lavoro, chimica industriale. Lo stesso Sportello Amianto Nazionale richiama l’esempio dell’Accademia Nazionale per la Formazione Amianto, fondata da UNI e Sportello Amianto, che offre percorsi altamente specialistici per chi opera nel settore ed evidenzia come nelle ultime tornate di assunzioni all’ispettorato del lavoro, siano state assunte figure con estrazioni curriculari umanistiche non configurando una base minima di competenza tecnica che necessita la valutazione nel merito di un “Piano lavori amianto”

Cosa chiede ufficialmente lo Sportello Amianto Nazionale

Con l’interrogazione del 28 maggio 2025, lo Sportello ha chiesto al Presidente Rizzetto e alla Commissione Lavoro:

  1. Un chiarimento normativo, che stimoli una circolare ministeriale o atto interpretativo, per definire in modo univoco quale sia oggi in via esclusiva l’organo destinatario del Piano di Lavoro “ente competente”.

  2. Una valutazione sulla legittimità delle sanzioni comminate dall’INL, in assenza di un obbligo esplicito di trasmissione a tale ente.

  3. L’introduzione di un coordinamento nazionale operativo tra INL e ASL/ATS per evitare conflitti e duplicazioni tipici del “doppio controllo” non coordinato.

  4. L’attivazione di percorsi formativi obbligatori e riconosciuti per tutto il personale ispettivo INL che voglia operare nel settore amianto qualora fosse confermato il potere ispettivo nel merito.

Appello finale agli ispettori dell’INL: “servono prudenza e responsabilità”

In attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del legislatore o del Ministero del Lavoro, lo Sportello Amianto Nazionale rivolge un appello diretto agli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per evitare, nel frattempo, di procedere con sanzioni che oggi si fondano su un’interpretazione non ancora chiarita né consolidata, causata da un equivoco basato sulla 215/2021.

La qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria comporta infatti responsabilità importanti, e le conseguenze per imprese e lavoratori possono essere gravi, ingiuste e lesive, specie se si agisce in un contesto di ambiguità normativa che in via documentale necessita di chiarezza.

Sanzionare oggi chi ha trasmesso il Piano solo alle ASL, come da prassi consolidata, significa stravolgere un sistema che ha garantito per decenni un equilibrio efficace tra tutela della salute pubblica e legalità operativa, ed esercitare un potere di controllo nel merito in materia potrebbe significare affidare il giudizio tecnico su un contesto ad alta specializzazione a soggetti che, per legge, non sono ancora stati adeguatamente formati a tal fine.

Lo Sportello Amianto Nazionale per tutto questo ha ritenuto opportuno stimolare il legislatore con l’interrogazione presentata il 28 Maggio 2025 alla Commissione lavoro, perché alla base di un sistema efficace sono necessari, responsabilità istituzionale, buon senso e prudenza e il sistema va agevolato e quindi eventualmente corretto e non confuso.

Leggi l’interrogazione

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.