COSA FARE PER BONIFICARE L’AMIANTO IN CASA

Le attività di bonifica amianto sono regolate dalla legge numero 221 del 28 dicembre 2015disposizioni in materia ambientale”

In Italia l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di manufatti che lo contengono sono vietati dalla legge numero 257 del 1992. Da quell’anno tutti i manufatti in amianto, devono essere sottoposti a bonifica nel caso di rilascio di fibre potenzialmente cancerogene, operazioni per le quali il Legislatore prescrive di rivolgersi ad aziende certificate iscritte all’Albo gestori Ambientali.

Per sapere con precisione se è il caso di procedere alla bonifica ci sono tre operazioni preliminari da fare:

1) analisi visiva;

2) analisi probabilistica;

3) analisi di laboratorio.

Nel primo caso, occorre valutare visivamente l’eventuale presenza di materiale contaminante, nel secondo se la copertura è anteriore o meno al 1992 e nel terzo inviare campioni presso una struttura specializzata per procedere alla sua valutazione. Nel caso si riscontri la presenza di materiale contaminato, la normativa riguardante la bonifica dei tetti in amianto prevede che sia valutato lo stato di conservazione. In base alla legge del 1992 che ha sancito il bando all’asbesto, infatti, non è obbligatoria la rimozione, bensì il monitoraggio dei materiali da parte dei proprietari. Che devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali. Anche l’Ente pubblico deve provvedere all’individuazione della presenza di amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare l’autonotifica.  Il tutto in base a un semplice assunto: l’amianto diventa pericoloso solo quando è in condizioni di deterioramento, fase in cui potrebbe rilasciare nell’atmosfera le temibili fibre killer che ormai da decenni seminano morte lungo la penisola.

Le superfici possono essere considerate deteriorate quando siano presenti danni evidenti, categoria nella quale rientrano fessure, crepe o rotture in misura maggiore del 10%. Una volta accertata questa condizione, si deve procedere alla rimozione, come indicato nel decreto ministeriale emanato il 6 settembre del 1994. Ove invece il danneggiamento sia inferiore alla misura del 10%, la normativa relativa alla bonifica prevede la necessità della quantificazione dello stato di conservazione da attuare per mezzo dell’applicazione dell’Indice di Degrado. Si tratta di un valore numerico al quale debbono corrispondere azioni conseguenti da parte del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che si svolge al suo interno. Di norma viene compilata una scheda disponibile presso le Amministrazioni.

(Contattare lo Sportello Amianto info@sportelloamianto.org per avere ragguagli).

Nel caso che l’Indice di Degrado rilasci un risultato tale da non indicare la necessità di rimozione del tetto, bisogna designare un responsabile al quale affidare compiti di monitoraggio e coordinamento delle attività di manutenzione. Inoltre occorre predisporre una documentazione idonea, garantire la sicurezza delle operazioni di pulizia o di altro genere riguardanti il tetto e fornire informazioni a tutti coloro che operano o abitano all’interno dell’immobile.

La normativa sulla bonifica prevede degli automatismi in base al risultato.
Nel dettaglio:

1) se il risultato è inferiore a 25 non c’è necessità di intervenire, ma occorre procedere alla definizione dell’ID ogni due anni;

2) se è compreso tra 25 e 44 occorre bonificare entro tre anni;

3) se oltrepassa i 45 occorre procedere all’immediata rimozione, da completare nei successivi dodici mesi.

I metodi di bonifica previsti dalla normativa vigente sono la sovracopertura, l’incapsulamento e la rimozione.

Nel primo caso se trattasi di tetti, si aggiunge una copertura a quella esistente, a patto che la stessa possa sopportare il carico. Nel secondo caso la superficie viene trattata con prodotti coprenti, con il rilascio di certificazione da parte dell’impresa incaricata. Nel terzo caso, si procede alla rimozione definitiva e allo smaltimento del materiale in discarica.

Per poter eseguire lavori di bonifica amianto in regola bisogna così procedere:

  • interpellare un impresa autorizzata (ovvero iscritta all’albo regionale rifiuti per la categoria smaltimento amianto)
  • la suddetta impresa, ai sensi del nuovo testo unico, deve redigere il “Piano Di Lavoro” che va presentato alla Asl territorialmente competente
  • l’impresa presenta il Piano di Lavoro e dopo 30 giorni può iniziare i lavori di bonifica amianto salvo disposizioni Asl. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
  • Il tecnico incaricato e abilitato (Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti, ect) dovrà presentare una segnalazione di inizio attività con allegata la ricevuta di consegna del Piano Di Lavoro alla Asl ed al Comune (ovvero la prima pagina timbrata con data) in modo da attestare l’avvenuta consegna dello stesso.

A fine lavori, l’impresa esecutrice deve rilasciare al committente COPIA (e non originale) del FIR (formulario d’identificazione rifiuto) che attesta l’avvenuto smaltimento del rifiuto in una discarica autorizzata.

Per qualsiasi informazione in riferimento ad attività e problemi riferiti all’amianto, potete contattarci alla mail info@sportelloamianto.org 

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.