Amianto nei condomini cosa deve fare l’amministratore
Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994 , individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è sempre necessario (oltreché obbligatorio) al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.
La normativa di riferimento infatti non sancisce l’obbligo di bonifica “a prescindere”, ma prevede, constatata l’effettiva presenza di amianto, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio e individuare in base agli esiti le azioni possibili. L’obbligo di bonificare scaturisce esclusivamente dalla pericolosità dei manufatti in cemento amianto (MCA) e non dalla mera presenza nella struttura. Tale pericolosità dipende dall’eventuale rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli occupanti e per l’eventuale degrado ambientale connesso con la dispersione di fibre. E’ per questo che la legge non richiede necessariamente la bonifica ma impone ai proprietari e agli Amministratori dei Condomini la valutazione del possibile rischio con la conseguente individuazione degli interventi attuabili in virtù delle risultanze ottenute.
[ D.M. 06/09/1994 _ ALLEGATO – NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ILCONTROLLO, LA MANUTENZIONE E LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTINELLE STRUTTURE EDILIZIE_2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO]
Indicazione dei Manufatti presenti negli edifici adibiti ad abitazione civile che potrebbero presentare una composizione in cemento amianto:
In forma compatta si trovano materiali in cemento-amianto (o simili) ovvero:
- piastrelle per pavimenti, tegole tipo marsigliese;
- lastre ondulate o piane (utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature);
- serbatoi, cassoni per l’acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento;
- tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile);
- canne fumarie e comignoli;
- pannelli tipo “sandwich” in costruzioni prefabbricate;
- gronde e discendenti.
L’Amministratore e la Gestione del Rischio Amianto
L’amministratore di condominio ha la responsabilità delle parti condominiali comuni e non dei singoli appartamenti presso i quali può svolgere un’azione di informazione e sensibilizzazione.
Le responsabilità sono distinte a seconda dei ruoli
- Amministratore della proprietà (in tutti i casi);
- Datore di lavoro (solo in presenza di personale alle sue dipendenze in quel determinato stabile: portieri, pulitori, giardinieri, ecc).
Insomma, alla luce di quanto detto sugli obblighi a carico dell’amministratore e, considerando che non sempre è facile stabilire le condizioni del manufatto ma anche semplicemente individuare la presenza stessa dell’amianto, si suggerisce senza alcun dubbio di far effettuare un’accurata ispezione e una valutazione del rischio. A tale scopo ci si può rivolgere ad un tecnico o ad un’impresa che devono essere abilitati, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257. L’accertamento può essere eseguito in base all’aspetto del materiale, all’eventuale marchiatura, alle conoscenze tecniche di chi esegue l’accertamento oppure può essere eseguito da un laboratorio opportunamente ed adeguatamente attrezzato e autorizzato, tramite verifiche analitiche su campione rappresentativo prelevato dal manufatto di sospetta composizione in amianto. I laboratori a cui viene affidata la verifica analitica ,ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992, devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato 5 (“Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull’amianto”) del D.M. del 14/05/1996. Se a valle della valutazione del rischio dovesse emergere l’obbligo di intervenire, sarà necessario riportare in assemblea condominiale le risultanze dello studio e invitare la stessa a deliberare in favore di un intervento di bonifica.
Gli obblighi a carico dell’amministratore
Le inadempienze agli obblighi di legge comportano sanzioni, sia amministrative sia a carattere penale, a carico di soggetti coinvolti, ovvero a carico dello stesso soggetto, ossia l’amministratore di condominio, che può ricoprire più ruoli differenti (Amministratore e Datore di lavoro).
L’amministratore è obbligato al rispetto della legge quadro sull’amianto e dei suoi disciplinari tecnici oltre al rispetto degli obblighi in capo al committente in caso di affidamento di lavori di bonifica, definito dal titolo IV del D.lgs 81/2008.
Datore di lavoro quando l’amministratore è anche datore di lavoro, egli ha l’obbligo di rispettare il D.Lgs. 81/2008.
Gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio si configurano prevalentemente in:
- Censimento e mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) all’interno dello stabile*
- La valutazione del rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupanti**
- L’attuazione degli obblighi di legge***
(*) 1. Censimento e mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto(MCA) all’interno dello stabile:
trova applicazione in tutte la situazioni di qualsiasi natura sia preventiva che protettiva. Se non si conosce il luogo non è possibile mettere in atto le misure tecniche e organizzative finalizzate alla gestione del rischio.
Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, è opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere:
- Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice .
- Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto.
- Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente .
- Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto.
- Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto.
- Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell’edificio .
Il personale incaricato dell’ispezione e del campionamento dovrà procedere come segue:
- Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili.
- Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche.
- Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento.
- Valutare la friabilità dei materiali.
Riferimenti normativi:
Punto 1 allegato al DM 06/09/94 “LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE.”
Art. 248. Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto(D.Lgs. 81/08, Titolo IX)
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
2. Se vi e’ il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo
(**) 2. La valutazione del rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupanti
La Valutazione del Rischio amianto è una verifica che consente di stabilire lo stato di degrado/danneggiamento in cui il manufatto versa e di individuare le azioni successive da intraprendere. La normativa a cui si fa riferimento indica due tipi di criteri per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto:
- l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre del materiale:
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse (monitoraggio ambientale).
Il tecnico preposto, pertanto, per accertare la presenza di amianto ed esaminare le condizioni delle installazioni deve innanzitutto provvedere a:
- Ricerca della documentazione tecnica sull’edificio, per l’accertamento dei vari tipi di materiali utilizzati e per rintracciare l’azienda edile costruttrice
- Ispezione diretta del materiale per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto
- Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale rilascio di fibre nell’ambiente
- Campionamento dei materiali friabili sospetti e invio c/o un laboratorio specializzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto
- Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto
- Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede da conservare come documentazione e da rilasciare anche al proprietario/responsabile dell’edificio
Per valutare il rischio di dispersione di fibre amiantifere negli ambienti circostanti il manufatto, soprattutto quando si presentano situazioni di incerta classificazione, è prevista con apposite attrezzature la misura della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse (monitoraggio ambientale).
Il tecnico preposto , a chiusura della valutazione, provvede alla stesura di una relazione tecnica, in cui viene riprodotto il processo d’indagine , le risultanze e le successive attività applicabili.
Riferimenti normativi :
Punto 2 allegato al DM 06/09/94 “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” (si legga decreto DM06/09/1994 AL PUNTO 2)
art.26 del d.lgs 81/08 : Secondo quanto disposto dall’art.26 del d.lgs 81/08, “il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di vario genere all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda…” “…ha l’obbligo di verificare con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi”
artt. 246 al 261 del testo unico sulla sicurezza (D. lgs 9 Aprile 2008 n° 81) :
Gli art. dal 246 al 261 del testo unico sulla sicurezza (D. lgs 9 Aprile 2008 n° 81) regolamentano la “protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” (titolo IX sostanze pericolose, capo III).
L’articolo 246, il primo della sezione del T.U. dedicata all’amianto, definisce il campo di applicazione dei restanti articoli:
“Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.” Tale definizione potrebbe portare l’amministratore a considerare che gli articoli citati siano di interesse solo per chi lavora nel settore dell’amianto. Ciò è errato.
Prima di tutto l’art.246 menziona la “manutenzione”, termine generico e quindi non strettamente inerente il lavoro specialistico. Un portiere (o qualsivoglia dipendente del condominio, addetto alla manutenzione, al giardinaggio) può, nell’ambito della sua attività, imprudentemente pulire una superficie di amianto (un es. non infrequente: una tettoia dalle foglie). Azione che, in special modo se ripetuta nel tempo (ed ovviamente nel caso la matrice sia deteriorata o, ancor peggio, se si è in presenza di amianto floccato o in matrice friabile che non è stata rilevata), può essere causa di malattie anche gravi se non letali. Ma, si faccia attenzione, anche nel caso di cemento-amianto in ottimo stato, qualsiasi lavoro che comporti il taglio o la foratura (ad es. di una tegola o lastra), libera quantità di fibre che, pochi sanno, comportano a chi le inspira la possibilità di instaurare processi degenerativi a carico dell’apparato respiratorio. Un esempio, non raro, può aiutare a riflettere su quanto non sia facile tenere in considerazione tutti i fattori che possono rendere un manufatto di amianto pericoloso anche in poco tempo; le fronde di un albero (che crescono rapidamente nel tempo), se agitate dal vento, possono deteriorare in poco tempo una copertura che aveva resistito nelle migliori condizioni per decenni e quindi, con il protrarsi dell’azione meccanica, liberare quantità di fibre pericolose.
Art. 249 (D.lgs. 81/08) – Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28 (D. lgs 9 Aprile 2008 n° 81), il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)
Ai fini della responsabilità generale sul pericolo amianto, compete un obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di immobili in quanto responsabili di eventuali danni causati alla collettività dalla dispersione di fibre di amianto.
Dalla lettura dell’art.249 emerge che è necessario far effettuare una valutazione dei rischi e questa è opportuna ripeterla con una certa periodicità in ragione del fatto che il tempo, le intemperie ma anche eventi accidentali degradano i manufatti di amianto.
Un esempio, non raro, può aiutare a riflettere su quanto non sia facile tenere in considerazione tutti i fattori che possono rendere un manufatto di amianto pericoloso anche in poco tempo; le fronde di un albero (che crescono rapidamente nel tempo), se agitate dal vento, possono deteriorare in poco tempo una copertura che aveva resistito nelle migliori condizioni per decenni e quindi, con il protrarsi dell’azione meccanica, liberare quantità di fibre pericolose.
(***) 3. L’attuazione degli obblighi di legge
Dalla Mappatura e In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre tipi di situazioni (Tabella 2):
1) Materiali integri non suscettibili a danneggiamento
2) Materiali integri ma suscettibili a danneggiamento
3) Materiali danneggiati
Nel caso di lastre integre non suscettibili di danneggiamento, non sussistendo il pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, non sarebbe necessario un intervento di bonifica ma occorrerebbe un controllo periodico delle condizioni dei materiali ed il rispetto di idonee procedure di manutenzione.
Al contrario, nel caso di lastre integre ma suscettibili di danneggiamento, configurandosi il pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, in primo luogo sarebbe necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione.
Qualora non dovesse risultare possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento, dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare. Per ultimo, nella situazione in cui il materiale in oggetto fosse danneggiato , si determinerebbe la necessità di attuare, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto, uno dei seguenti provvedimenti, previsti nel D.M. 06/09/94.
Restauro dei materiali
Attività di bonifica (rimozione, incapsulamento senza rimozione, confinamento).
Il restauro dei materiali consiste nella riparazione delle zone danneggiate di scarsa estensione e ad eliminare le cause potenziali di danneggiamento.
La rimozione è il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione e consiste nella rimozione definitiva del manufatto.
L’incapsulamento consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costruire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre verificare periodicamente l’efficacia di questo metodo che con il tempo può alterarsi o essere danneggiato.
Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Anche in questo caso bisogna effettuare un programma di controllo e manutenzione.
A riguardo la normativa di riferimento formula una serie di indicazioni di cui tener conto nella scelta del metodo.
Scelta del metodo. Come appena accennato, nel caso di materiali integri non suscettibili a danneggiamento, non è obbligatorio attivare alcun intervento. Ciò che risulta necessaria è la sola attivazione di un programma di manutenzione e controllo .
Invece, in presenza di materiali integri suscettibili di danneggiamento, il proprietario dell’immobile è obbligato all’eliminazione delle cause potenziali di danneggiamento (ad esempio: modifica del sistema di ventilazione, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi finalizzati ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti) ed all’attuazione di un programma di manutenzione e controllo.
In tale fattispecie l’effettuazione di eventuali interventi di bonifica risulterebbe necessaria solo nel caso in cui non dovesse essere possibile l’eliminazione ditale cause. Nel caso di materiali danneggiati sono previste delle azioni specifiche da attivare in tempi brevi per eliminare il rilascio di fibre amiantifere nell’ambiente. La scelta dell’intervento più congruo (restauro o attività di bonifica) deve essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ispezione visiva e analitica effettuata.
Il restauro consiste nel riparare le zone danneggiate ed eliminare le cause potenziali di danneggiamento, senza effettuare alcun intervento di bonifica. Tale attività è applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell’area interessata) ed è prevista soprattutto per i rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso di materiali friabili è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre.
Per quanto concerne le tecniche di bonifica è necessario, nella scelta, valutare l’entità del danneggiamento, la localizzazione e la tipologia del materiale.
Riferimenti normativi:
Punto 2 allegato al DM 06/09/94 “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” (si legga decreto DM06/09/1994 AL PUNTO 2)
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