RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI: COME I COMUNI POSSONO ACCEDERE AL BANDO
Cos’è e come si presenta la domanda on line per l’accesso al Finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
Con l’art. 56, co. 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. “collegato ambiente”), è stata prevista l’istituzione, presso il Ministero della Transizione Ecologica (“MiTE”), di un Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Con successivo decreto del MiTE del 21 settembre 2016, in attuazione del predetto articolo, sono state regolate le modalità generali di funzionamento del fondo ed individuati i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti.
Il decreto stabilisce che il fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale.
In particolare, il decreto stabilisce, ai fini della valutazione delle domande, i seguenti criteri di priorità:
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di Interesse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003.
In attuazione di quanto previsto dal decreto, il MiTE ha emanato, con riferimento all’annualità 2018, il bando (D.D. n. 486 del 13 dicembre 2019 Clicca qui per scaricare), nel quale sono definiti ulteriori dettagli sulle modalità di accesso delle domande, sui criteri di valutazione e formazione della graduatoria e di finanziamento, nonchè forniti gli allegati tecnici per la definizione della documentazione di supporto alla domanda.
Con riferimento all’annualità 2018, il MiTE, con Decreto n. 486/2019 del 13 dicembre 2019, ha emanato il nuovo Bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile).
Come funziona il Bando ?
1. Chi può presentare la domanda per il finanziamento previsto dal bando?
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento dell’attività dell’Amministrazione.
2. Quante domande può presentare ciascun Amministrazione?
Secondo il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 21 settembre 2016, ciascuna Amministrazione può presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d’anno. La domanda può essere riferita anche a più interventi, fino ad un massimo di cinque. Ciascun intervento può essere riferito ad uno o più edifici o unità locali. Ogni intervento dovrà essere corredato della propria documentazione così come richiesto dal Bando. Ciascun intervento verrà valutato singolarmente ai fini dell’attribuzione del punteggio.
3. A quanto ammonta il finanziamento?
L’ammontare massimo del finanziamento per ciascuna Amministrazione, come previsto dall’art. 1 comma 2 del Bando, è pari a 15.000 euro, complessivamente inteso, anche con riferimento a più interventi.
L’applicativo effettua un controllo sul valore immesso per ciascun intervento e, man mano che si caricano successivi interventi, calcola il valore residuo fino al raggiungimento dell’importo massimo finanziabile (15.000 euro). Nell’ipotesi di presentazione di più interventi, l’Amministrazione richiedente, al fine di ottenere il maggiore finanziamento, sceglierà di presentare prima quelli di maggiore importo. Ad esempio: un’Amministrazione che presenti tre interventi il cui costo di progettazione soggetto a finanziamento sia rispettivamente pari a euro 7.000, 5.000 e 10.000, presenterà prima l’intervento di 10.000 e, a seguire quello di 5.000. In questo modo, avrà ottenuto il massimo valore finanziabile pari a 15.000 euro. Se in alternativa, presentasse prima quello di 7.000 euro, successivamente, quello di 5.000 euro e, infine quello di 10.000 euro, il sistema non consentirebbe il caricamento dell’ultimo intervento a causa del superamento della soglia di 15.000 euro.
4. È possibile inserire un intervento il cui costo della progettazione preliminare e definitiva superi il valore massimo ammissibile?
Si è possibile, tuttavia, sebbene accettato dall’applicativo, in caso di ammissione, sarà finanziato parzialmente, soltanto, quindi per il valore fino a 15.000 euro.
5. Quali sono i costi ammissibili al finanziamento?
Il finanziamento può coprire integralmente o parzialmente i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, anche previo trattamento, in impianti autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto, tra i costi della bonifica, sono ammesse anche le voci di spesa riferite, nel rispetto del D. Lgs 81/2008, alle norme da adottare per la sicurezza dei lavoratori durante le fasi di esecuzione degli interventi oggetto della domanda.
Non sono ammissibili:
a) i costi di progettazione per interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell’ammissione al finanziamento;
b) i costi per gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell’ammissione al finanziamento;
c) le spese relative ad altri oneri come cassa di previdenza, incentivi e IVA;
d) le spese per la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
e) le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera.
6. Come sono calcolati i costi di progettazione preliminare e definitiva?
I costi di progettazione preliminare e definitiva sono determinati in conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, con esclusivo riferimento alle fasi di cui all’art. 7 comma 1, lett. a), b) e c) nonché alla categoria di cui alla lettera g) del comma 2 del medesimo articolo.
N.B. I costi di progettazione dovranno essere calcolati esclusivamente utilizzando l’algoritmo presente sull’applicativo durante la fase di caricamento della domanda.
7. È possibile utilizzare categorie diverse da quelle riportate nell’applicativo?
No, non è possibile, utilizzare categorie diverse da quelle indicate.
8. Cosa si intende per progettazione preliminare e definitiva?
Per progettazione preliminare e definitiva si intendono i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque finalizzati e necessari alla redazione dello stesso.
9. In quale forma va presentata la domanda di finanziamento?
La procedura per la presentazione della domanda di finanziamento è esclusivamente online, ossia, avviene attraverso la compilazione di un modulo ed il caricamento di informazioni e documenti mediante una piattaforma informatica, accessibile all’indirizzo web: www.amiantopa.minambiente.it
10. Quale documentazione deve essere allegata tramite l’applicativo?
In fase di compilazione della domanda tramite l’applicativo nell’apposita sezione “Allegati” dovranno essere obbligatoriamente presentati i seguenti documenti:
a) Relazione Tecnica Asseverata da professionista abilitato in cui dovranno essere specificati: la destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento, la localizzazione e la destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
b) Breve relazione illustrativa delle modalità di intervento di bonifica proposto;
c) La stima dei costi dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
d) Il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.
Si ricorda che la Relazione Tecnica Asseverata ai fini della presentazione della richiesta del finanziamento, dovrà essere scaricata dall’apposita sezione “Allegati” dell’applicativo (in formato word). Tale documento conterrà in modalità precompilata le informazioni precedentemente inserite inerenti l’intervento, ad eccezione della parte anagrafica che dovrà essere compilata dal tecnico abilitato. La Relazione Tecnica Asseverata, una volta timbrata e firmata (l’apposizione della firma è un requisito obbligatorio per la validità del documento), dovrà essere scansionata e ricaricata sull’applicativo (in formato pdf ovvero pdf.p7m) nella medesima sezione.
11. In che modalità dovranno essere caricati gli allegati richiesti?
Al fine di caricare tutta la documentazione richiesta, si dovrà predisporre un unico file contenente la scansione dei documenti (elencati nella FAQ 10). Lo spazio messo a disposizione dall’applicativo per il caricamento del file corrisponde a 20 MB, pertanto, si consiglia di verificarne la dimensione prima di procedere con il caricamento. In alternativa alla firma autografa, la Relazione Tecnica Asseverata potrà essere firmata con firma digitale, in questo caso sarà caricato un file in formato pdf.p7m.
12. Le Amministrazioni che hanno partecipato al precedente Bando e quindi già registrate e in possesso delle credenziali dovranno registrarsi nuovamente?
Le Amministrazioni che hanno partecipato al precedente Bando e quindi già in possesso delle credenziali potranno accedere direttamente all’area riservata per presentare la domanda senza dover ripetere nuovamente la registrazione.
13. Quando è possibile presentare domanda di finanziamento?
Come indicato all’art. 3 comma 1 del bando, le richieste di finanziamento potranno essere presentate a partire dal 19 novembre 2020 e fino al 18 marzo 2021.
14. La Relazione Tecnica Asseverata può essere firmata anche da personale tecnico interno all’Amministrazione?
L’art. 23 del D.Lgs 50/2016 (mod. dal D. Lgs 56-2017), al comma 2, stabilisce che “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.”
L’art. 24 del D. Lgs 50/2016 (mod. dal D. Lgs 56-2017) definisce da chi possono essere espletate le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori pubblici.
In primis, la disposizione prevede che i progetti possano essere redatti anche dagli uffici tecnici dell’Ente (ovvero stazione appaltante). I progetti redatti dagli Uffici tecnici dell’Ente devono essere firmati da dipendenti (a tempo pieno) dell’Amministrazione, abilitati all’esercizio della professione (non necessariamente iscritti all’Albo).
I progetti presentati da professionisti esterni all’Amministrazione richiedente, invece, devono essere firmati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Dal combinato disposto dell’art. 23 e 24 del cit. Decreto, e dall’analisi dell’art. 3 comma 3 del Bando, risulta quindi che, la Relazione Tecnica Asseverata indicata nel Bando quale documento necessario per la presentazione e ammissione delle richieste di finanziamento, può essere redatta anche da dipendenti – a tempo pieno – dell’Amministrazione pubblica in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, ma non necessariamente iscritti all’Albo. Per i professionisti esterni è richiesta l’iscrizione all’Albo.
15. Come si inseriscono nell’applicativo gli interventi successivi al primo?
Per il caricamento degli interventi successivi al primo (fino ad un massimo di 5) basterà cliccare sul pulsante (+) “Inserisci l’intervento per un nuovo edificio/unità locale”. Solo dopo aver inserito tutti gli interventi, sarà possibile procedere all’invio della domanda. Una volta inviata la domanda il sistema restituisce una pec di conferma all’Amministrazione richiedente con l’indicazione dell’ID abbinato alla domanda stessa.
16. Se un’Amministrazione ha già ottenuto un finanziamento con il precedente Bando può presentare domanda per l’annualità 2018?
Ciascuna Amministrazione può presentare domanda di finanziamento anche se ha già beneficiato di un finanziamento nel corso dei Bandi relativi alle annualità precedenti (2016-2017). L’importo al quale avrà diritto corrisponde a 15.000 euro in ragione d’anno.
17. È possibile integrare la domanda di richiesta di finanziamento una volta inviata attraverso la procedura informatica dedicata?
No, la domanda, una volta inviata non può essere integrata in alcun modo.
Se incompleta o errata può tuttavia essere annullata dall’Amministrazione richiedente tramite apposito pulsante.
Il pulsante di annulla domanda rimane attivo fino a quando non sia stata già avviata la fase di istruttoria. In caso di problemi si consiglia di contattare il call center informativo.
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