SCADENZA PRESENTAZIONE MUD PER L’ANNO 2020. OBBLIGO PER LE IMPRESE DI BONIFICA AMIANTO
Nello scadenziario che regola la vita delle Imprese che hanno a che fare, per qualsivoglia ragione, con “rifiuti speciali”, un posto di riguardo lo occupa, ogni anno, l’adempimento connesso all’elaborazione e presentazione del “Modello Unico di Dichiarazione ambientale”, più comunemente noto con l’acronimo “MUD”, relativo come ogni anno, tra l’altro, a rifiuti speciali “prodotti” e/o trasportati” dal Soggetto interessato nell’anno precedente (quindi, nel caso specifico, relativamente al 2020).
Il modello da utilizzare quest’anno (introdotto con il DPCM del 23/12/2020 – “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”), è stato pubblicato sulla G. U. – Serie Generale n. 39 – lo scorso 16/02/2021; pertanto, poiché il termine per la presentazione del “MUD” è comunque sempre fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale, per l’anno 2021 il termine di presentazione del modello si “sposta” quindi al 16 giugno 2021, rispetto alla canonica data del 30 aprile, come è avvenuto spesso in passato.
Istituito nell’ormai lontano 1994, con la Legge n° 70, il “MUD” ha finalità esclusivamente statistiche: in sostanza, è lo “strumento” con il quale lo Stato monitora, annualmente, le quantità di rifiuti:
- prodotti dalle attività economiche;
- trasportati;
- intermediati;
- smaltiti;
- avviati al recupero;
- raccolti dai Comuni;
dati questi “centrati” sull’anno solare precedente, come detto, a quello di presentazione della dichiarazione. Si intuisce, quindi, quanto siano importanti per l’Autorità centrale i dati che vuole censiti, in quanto è sulla base dei contenuti dei “MUD” acquisiti ogni anno che possono essere elaborate eventuali azioni d’indirizzo e/o di programmazione in un settore così delicato.
Va da sé, quindi, che sono previste conseguentemente delle sanzioni per chi, pur essendone tenuto, non adempie a questa prescrizione.
A titolo puramente indicativo, si evidenzia ad esempio che:
- la presentazione della “Comunicazione Rifiuti” successivamente ai 60 giorni dalla scadenza normativamente prevista e/o l’omessa dichiarazione e/o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 € a 15.500,00 €.
Gli Enti che applicano le sanzioni sono le Città Metropolitana di competenza e/o le pertinenti Province; - qualora il ritardo nella presentazione della “Comunicazione Rifiuti” o la sua mancata presentazione, sia contenuto entro i 60 giorni dalla scadenza prevista (è necessario contare esattamente 60 giorni naturali e continuativi e non semplicemente due mesi…) la sanzione può andare da € 26,00 a € 160,00;
- per mancata, incompleta o inesatta “comunicazione annuale” dovuta dai “Produttori AEE” la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria va da € 2.000,00 a € 20.000,00.
Ma chi è tenuto a rispettare questa prescrizione?
La platea dei Soggetti che sono chiamati a rispettare questo adempimento nonché la tipologia e le modalità di informazioni che debbono essere trasmesse vengono ad essere fissati, di anno in anno, con specifico atto normativo.
Quest’anno, sulla base di quanto stabilito dal citato DPCM dello scorso 23 dicembre (che ricalca però, sostanzialmente, quanto già vigente per lo scorso anno) è stato stabilito che la struttura del “MUD” anche quest’anno sia articolata ancora nelle seguenti “schede”:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla
- Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
per ognuna delle quali, naturalmente, occorre che l’Impresa e/o l’Ente verifichi preventivamente se trattasi di adempimento di relativa pertinenza.
Di seguito ci soffermeremo specificatamente solamente per la scheda “Comunicazione Rifiuti”, quella chiaramente più afferente alle realtà aziendali “vicine” all’Associazione.
“Comunicazione Rifiuti”: quali Soggetti sono tenuti a rispettare questa prescrizione?
Questo adempimento è obbligatorio per i seguenti Soggetti:
- le Imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Si comprende facilmente come in questa casistica rientrino, a pieno titolo, tutte le Aziende che abbiano “prodotto”, nel 2020, rifiuti conseguenti ad attività, ad esempio, connesse alla bonifica da materiali contenenti amianto!
Pur avendo eventualmente prodotto, nel 2020, rifiuti pericolosi, sono però esonerati da questa prescrizione, quindi non debbono presentare il “MUD”:
- i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa;
- i Soggetti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- i Soggetti che svolgono le attività di:
– estetista;
– acconciatore;
– trucco permanente e semipermanente;
– tatuaggio e/o piercing;
– agopuntura;
– podologo, callista, manicure e/o pedicure
che producano, per queste tipologie di attività, rifiuti “pericolosi” e “a rischio infettivo”.
Questi Soggetti possono assolvere l’obbligo di registrazione sul “registro di carico e scarico” dei rifiuti prodotti nonché l’obbligo della comunicazione “MUD” attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
- le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 €;
- le Imprese e gli Enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Pur se rientranti in questa casistica, sono comunque esonerate da questa prescrizione, quindi non debbono presentare il “MUD” (naturalmente, sempre che non abbiano “prodotto” nel 2020 “rifiuto speciale pericoloso”, nel qual caso sono invece tenute alla presentazione del “MUD”!):
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.
- Chiunque abbia effettuato a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal Dichiarante.
Chiaramente, poiché la normativa parla di “titolo professionale”, è bene evidenziare che le Imprese che effettuano attività di trasporto in conto proprio (vale a dire quelle iscritte alla cat. “2bis” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) dei rifiuti “non pericolosi” non sono tenuti alla presentazione del “MUD”; - i commercianti e gli intermediari di rifiuti “senza detenzione”.
Come rispettare questo adempimento?
La trasmissione della scheda “Comunicazione Rifiuti” deve avvenire, come detto, entro il 16 giugno 2021, secondo una delle seguenti modalità, in funzione delle caratteristiche del Soggetto che la deve inoltrare:
- i soli “produttori” iniziali di rifiuti che nel 2020 hanno prodotto fino ad un massimo di 7 rifiuti (vale a dire che siano “produttori” di massimo sette tipologie diverse di codici CER), possono scegliere di compilare la “Comunicazione Rifiuti Semplificata”, alternativamente:
- in modalità cartacea (in formato “pdf”), inviandola quindi tramite PEC esclusivamente all’indirizzo “comunicazioneMUD@pec.it” (naturalmente, utilizzando allo scopo la prescritta modulistica individuata dal DPCM citato);
- con lo specifico software messo a disposizione gratuitamente dal portale www.mudtelematico.it e trasmettere poi il file, generato da detto software al termine dell’iter procedurale previsto dalla normativa, contenente la prescritta scheda, tramite invio telematico obbligatoriamente sempre attraverso il sito web www.mudtelematico.it;
- tutti gli altri soggetti obbligati alla presentazione del “MUD” devono invece necessariamente avvalersi del software, come detto fornito gratuitamente al portale innanzi citato, e trasmettere poi la prescritta modulistica esclusivamente con modalità telematica, sempre tramite il portale allo scopo predisposto.
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