La Decontaminazione spazi aziendali protocollo “Covid-19”
L’Ing. Francesco Fascì consulente tecnico per la sicurezza dello Sportello Amianto Nazionale in funzione dell’impegno dello Sportello Amianto Nazionale quale ente di coordinamento del protocollo di riconversione Industriale siglato tra CONFINDUSTRIA MODA E CNA FEDERMODA con la collaborazione operativa di PricewaterhouseCoopers, offre in questo breve documento un dettaglio di processo consigliato alle imprese che vogliano porre in atto ogni azione necessaria e complementare alla protezione della salute in vista della “Ci auguriamo” futura prossima apertura, concentrandosi sulle operazioni di sanificazione degli ambienti.
Scopo del presente Documento è quello di ipotizzare un “protocollo” operativo per la sanificazione/decontaminazione degli spazi aziendali, il tutto propedeutico alla futura ripresa delle normali attività della stessa.
In tal senso, richiamati i contenuti della nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale avente per oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti, si ritiene importante, preliminarmente, porre l’attenzione su quanto in essa riportato e, nello specifico, al passaggio “centrato” sulla “Pulizia di ambienti non sanitari”.
Il Ministero, per tali spazi, ha previsto (testuale) “In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati [n.d.A.: a maggior ragione, a parere dello scrivente, le misure di seguito descritte è consigliabile che siano applicate, in via preventiva, anche senza riscontri di “soggiorno” di persone contaminate da COVID-19, per il “principio di precauzione” che orienta le scelte inerenti tematiche connesse all’Ambiente ed alla Sicurezza] verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 [n.d.A.: leggasi COVID-19] devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).”
Per completezza d’informazione, lo Scrivente concorda con chi ritiene che l’obiettivo che ci si ripropone con questi interventi possa essere ottenuto anche utilizzando la tecnica della “Ozonizzazione”, modalità del resto riconosciuta come congrua allo scopo dagli Enti preposti.
Merita, inoltre, particolare attenzione quanto il Ministero ha prescritto in merito all’eliminazione dei rifiuti [n.d.A.: conseguenti all’attività di decontaminazione di ambienti con presenza riscontrata e sospetta di contaminazione da “COVID-19”]: (testuale) I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).
Protocollo operativo.
Una premessa importante: quanto esposto precedentemente è stato “pensato”, dal legislatore, come riferito ad un ipotetico intervento di sanificazione/decontaminazione di spazi afferenti Struttura nella quale sia stata riscontrata presenza di contagio da “coronavirus” e/o si sospetta che si sia verificata tale eventualità.
A parere dello scrivente, però, è consigliabile che le prescrizioni di seguito esposte siano rispettate anche nel caso di intervento di “decontaminazione cautelativa” di spazi prima del ritorno in essi di persone, per gli ovvi motivi cautelativi.
In sostanza, quindi, la questione che si pone è: come procedere?
A parere dello scrivente, qualora si intenda attuare un intervento siffatto, è consigliabile operare secondo i seguenti passaggi:
a) affidarsi ad Azienda che aderisca alla NADCA®, Associazione raggruppante le Aziende che, in tutto il mondo, aderiscono a specifici protocolli per la sanificazione di ambienti e/o impianti aeraulici.
Dette Aziende debbono necessariamente avere in organico anche la Figura dell’ “ASCS” (“Air Systems Cleaning Specialist”), in possesso quindi di specifico “patentino” rilasciato dall’Associazione a seguito di avvenuto superamento di specifici corsi di formazione.
Si ritiene corretto ribadire che detta Associazione è costituita su base volontaria e non deve essere inteso, quanto sopra, come requisito cogente, non essendo previsto ciò da alcuna normativa vigente.
Trattasi, a parere dello scrivente, solamente di una piccola garanzia in più, nei confronti del Committente, che ci si sta affidando ad una Struttura che ha, probabilmente, esperienza in merito alla tematica di cui trattasi.
b) Verificare che l’Azienda sia iscritta alla Camera di Commercio, competente per territorio, per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e che, conseguentemente, abbia in organico la Figura del “Preposto alla gestione tecnica” in applicazione di quanto disposto dall’art. 19 della Legge 241/90 (e s.m.i.).
c) Verificare che l’Azienda sia iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la cat. 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi) ed operi nel rispetto delle norme “ADR” oppure, alternativamente, farsi dichiarare quale Azienda si occuperà del trasporto “a destino” dei rifiuti prodotti dalla stessa a seguito dell’esecuzione del servizio richiesto.
In tal senso, evidenzio che, come innanzi esposto, i rifiuti prodotti dall’Azienda incaricata della sanificazione debbono essere smaltiti come “materiale potenzialmente infetto”.
Per tale tipologia di rifiuto deve applicarsi il codice CER 180103* (speciale pericoloso, classe di pericolo “HP 9”, da trasportare in ADR UN3291).
Conseguentemente, detti rifiuti non debbono essere lasciati nei contenitori della raccolta indifferenziata a fine sanificazione ma dovranno:
essere collocati in contenitori tipo “halibox” (in cartone, completo di sacco in polietilene, fascetta autobloccante);
chiusi e datati a fine sanificazione anche se non pieni;
qualora si intenda lasciarli in “deposito temporaneo” nel luogo di produzione, dovranno essere rispettate le regole tecniche prescritte per i rifiuti speciali pericolosi;
essere avviati a smaltimento con incenerimento entro 5 gg di calendario dalla chiusura del contenitore.
Chiaramente, il “Produttore” di detto rifiuto, da indicare nel relativo FIR, è l’Azienda incaricata alla sanificazione, ma si ricorda che il Committente che appalta il servizio comunque non è esente da responsabilità giuridiche e penali inerenti la gestione della filiera di detto rifiuto, a maggior ragione in questo caso, trattandosi come detto, di “speciale pericoloso”.
d) Far effettuare a detta Azienda specifico sopralluogo dei luoghi oggetto d’intervento;
e) Farsi formalizzare l’impegno, da parte dell’Azienda scelta, a trasmettere uno specifico “Piano di Lavoro”, corredato delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare, prima dell’avvio dell’attività richiesta.
f) Al termine del servizio richiesto, l’Azienda incaricata dovrà quindi produrre specifica relazione tecnica, descrittiva e riepilogativa delle modalità di esecuzione delle operazioni effettuate.
Se l’Azienda incaricata è aderente alla NADCA®, detta relazione tecnica dovrà essere corredate da specifica “certificazione di avvenuta bonifica/decontaminazione” a firma del citato “ASCS” dell’Azienda stessa.
Per completezza d’informazione, si segnala infine che la Regione Lombardia, in data 01/04/2020, ha emanato, tramite la Direzione Generale Ambiente e Clima, l’Ordinanza n° 520, contingibile ed urgente, con la quale detta nuove modalità temporanee di gestione dei rifiuti afferenti alla potenziale esposizione al “Covid-19”.
In sostanza, l’Ordinanza “520” stabilisce, tra l’altro, che:
i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 nonché i fazzolettini di carta devono essere “assimilati agli urbani” e conferiti al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, nella frazione di rifiuti “indifferenziati”;
siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo, le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall’art 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e in particolare:
- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 m3 di cui al massimo 20 m3 di rifiuti pericolosi, invece di 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi.
A parere dello scrivente, dette disposizioni si applicano nel caso in cui il “Produttore” di detti rifiuti (che l’Ordinanza identifica infatti come “assimilabili agli urbani”) sia l’Attività produttiva interessata (o, per meglio dire, il personale afferente all’Attività produttiva), mentre per l’Azienda che attua l’intervento di sanificazione/decontaminazione si applicano sempre le direttive contenute nella circolare del Ministero della Sanità.
Ing. Francesco Fascì
Sportello Amianto Nazionale
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