OPERATIVO IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO

Il MITE rende noto il DPCM pubblicato in GU n.32 del 8-2-2022 per il credito di imposta.

Il MITE, con decreto del 10 dicembre 2021, rende note le disposizioni di attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di riqualificazione ambientale.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle persone fisiche;
  • agli enti non commerciali;
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Sono riconosciute ammissibili al beneficio le erogazioni liberali in denaro ai fini di:

  • bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
  • rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;
  • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
  • realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
  • recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

L’agevolazione è concessa per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

Il decreto 10 dicembre 2021 entra in vigore il 9 febbraio 2022, ossia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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